Regesto
Art. 273 cp. 2 PPF.
Se nel nuovo atto di motivazione il ricorrente contravviene ancora una volta alla disposizione dell'art. 273 cp. 1 lett. b PPF, il ricorso per cassazione è irricevibile (consid. 1).
Lo stesso dicasi se dopo la scadenza del termine dell'art. 272 cp. 2 PPF il ricorrente inserisce nel suo nuovo atto di motivazione indicazioni completive, nonostante il presidente della Corte di cassazione l'abbia avvertito che anche siffatte aggiunte comporterebbero l'irricevibilità del ricorso (consid. 4).