Regesto
Art. 19 n. 1 cpv. 1 e n. 3 LStup; coltivazione di talee di canapa per produrre stupefacenti, elemento soggettivo.
L'art. 19 n. 1 LStup vieta la coltivazione di talee di canapa nella misura in cui esse, una volta cresciute, permettono di ottenere della canapa ad alto tenore di THC, che verrà consumata come stupefacente. Incombe alle autorità l'onere di provare l'uso illegale della canapa (consid. 1.1).
La coltivazione di canapa per produrre stupefacenti, giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup, non può essere commessa per negligenza (consid. 1.2).