Regesto
Contratto successorio; annullamento per vizi di volontà (art. 469 CC). L'art. 469 CC è applicabile anche ai contratti successori (consid. 4).
Un errore sui motivi nel momento della conclusione del contratto successorio è rilevante solo se concerne una situazione che il testatore ha, in buona fede, considerato come necessario elemento del contratto, nel senso dell'art. 24 cpv. 1 num. 4 CO (consid. 4a).
Il testatore che, invocando vizi di volontà, intende revocare un contratto successorio, deve darne conoscenza alla controparte contrattuale (consid. 4b).
Un contratto successorio non può essere annullato per un vizio di volontà, quando si può ritenere con sicurezza che il testatore, se l'avesse scoperto vita natural durante, non l'avrebbe nondimeno fatto valere (consid. 8).