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Regesto
Responsabilità degli amministratori; art. 725, 754 e 759 CO .
Presentazione delle differenti azioni di cui dispone il creditore sociale a dipendenza del danno da lui patito (consid. 3).
Condizioni per l'applicazione dell'art. 754 CO (consid. 4).
Obbligo di diligenza che incombe agli amministratori qualora venga reclamato un credito alla società da loro gestita, che si trova in una situazione precaria e non esercita alcuna attività (consid. 5).
Esame dei requisiti del danno e del nesso di causalità adeguata (consid. 6). Quando un creditore agisce quale cessionario dei diritti della massa non si procede al riesame della fondatezza e dell'ammontare del suo credito, ammesso nella graduatoria (richiamo della giurisprudenza; consid. 6.1).
Portata della solidarietà differenziata prevista dall'art. 759 cpv. 1 CO (consid. 7).
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