Regesto
Art. 4 Cost., diniego formale di giustizia.
1. Ove voglia essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, l'autorità deve notificarlo con lettera raccomandata (consid. 1).
2. Chi è parte in un procedimento è tenuto a prendere le misure idonee a tutelare ai sensi della giurisprudenza i propri diritti solo in quanto debba presumere con una certa probabilità che gli siano notificati eventuali atti giudiziari. Tale presupposto non è adempiuto laddove è stato semplicemente allestito un rapporto di polizia concernente un banale incidente di circolazione (consid. 2).
3. Costituisce una violazione dell'art. 4 Cost. il fatto di privare colui che è parte in un procedimento dei propri mezzi di difesa soltanto per non aver egli reagito ad una mancata notifica, di cui non ha mai avuto conoscenza (consid. 3).