Regesto
Punibilità di infrazioni commesse nell'esercizio di una SA.
1. Salvo eccezioni segnatamente del diritto amministrativo e fiscale, una persona giuridica non è punibile. Per gli atti di questa sono penalmente responsabiliti, nell'ambito dell'esercizio dei loro poteri le persone che rivestono le funzioni di organi sociali (consid. 2 a).
2. Gli art. 172 e 236 CP sono intesi ad assicurare il perseguimento di reati speciali, i cui elementi costitutivi possono essere adempiuti dalla persona giuridica. Nel caso che si tratti di delitti di diritto comune, la ratio legis può indurre il giudice ad adottare una soluzioneanaloga, interpretando la nozione di autore cosi come intesa dalla legge stessa (consid. 2 b).
3. La nozione penale di "organo" non coincide con quella del diritto civile. È più estessa e comprende tutte le persone che hanno un potere decisionale proprio nell'ambito dell'attività sociale (consid. 2 c).