Regesto
Art. 312 cpv. 1 CC. Domicilio del figlio illegittimo.
Il primo domicilio dell'infante illegittimo è alla sede dell'autorità tutelare che gli ha designato un curatore a'sensi dell'art. 311 CC, ritenuto che tale domicilio corrisponda a quello della madre al momento della nascita del bambino (precisazione della giurisprudenza).