Regesto
1. Le esecuzioni per realizzazione di pegno promosse prima della dichiarazione del fallimento possono essere continuate (art. 206 LEF) dopo la sospensione e la chiusura del fallimento per mancanza di attivo (art. 230 LEF).
2. La sospensione della realizzazione (art. 123 LEF) cessa senz'altro (tranne il caso di sospensione dell'esecuzione) quando un acconto non è versato tempestivamente, indipendentemente dal fatto che il debitore abbia omesso di pagare per negligenza, per mancanza di mezzi o in seguito alla dichiarazione di fallimento. Nella medesima esecuzione non può essere concessa una nuova sospensione.