Regesto
Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero.
Il diritto di interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale è disciplinato dall'art. 81 LTF, che riconosce la legittimazione ricorsuale in particolare al pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Sapere chi, in seno al pubblico ministero, è competente a rappresentarlo è una questione di organizzazione giudiziaria, ossia una questione regolata dal diritto cantonale (consid. 1.2-1.5).