Regesto
Domanda di assunzione del perseguimento penale ai sensi degli art. 88/89 AIMP, forma della delega.
Dal testo dell'art. 30 cpv. 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 2 AIMP risulta che una domanda tendente all'assunzione del perseguimento penale da parte di uno Stato estero dev'essere introdotta mediante una decisione dell'Ufficio federale di polizia impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.