Regesto
Art. 530 cpv. 1 e art. 544 cpv. 1 CO ; società semplice, pretese di risarcimento, legittimazione attiva.
Definizione della società semplice; scopo comune e apporto dei soci (consid. 3.1).
Costituisce una società semplice la convenzione con cui più persone uniscono le loro forze e risorse per acquistare un terreno e costruirvi un edificio; è irrilevante che esse abbiano da subito concepito l'idea di poi costituire una proprietà per piani (consid. 3.2).
La regola dell'art. 544 cpv. 1 CO vale per tutte le pretese che spettano alla società semplice, comprese eventuali pretese di risarcimento; i soci, che formano così un litisconsorzio necessario, devono agire insieme per farle valere giudizialmente (consid. 3.4 e 3.5).