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Regesto
Imposta sulla cifra d'affari: responsabilità del socio uscente per i debiti della società in nome collettivo (art. 12 cpv. 4 DCA; art. 568, 576 segg. CO).
1. Applicazione dell'art. 568 cpv. 3 CO nel caso di una società formata soltanto da due soci, dei quali uno continua l'impresa per conto proprio ai sensi dell'art. 579 CO, dopo l'uscita dell'altro: il socio uscente può essere convenuto personalmente per i debiti della società solo se egli stesso sia dichiarato fallito o se l'altro socio cessi l'esercizio dell'impresa o fallisca o sia infruttuosamente escusso. L'uscita di uno dei due soci non va considerata come scioglimento della società ai sensi dell'art. 568 cpv. 3 CO. Un concordato con distribuzione di un dividendo non è assimilabile ad un'esecuzione infruttuosa (consid. 2).
2. Il concordato ottenuto da una società in nome collettivo limita la responsabilità dei soci? Il concordato concluso dal socio che continua l'impresa per proprio conto conformemente all'art. 579 CO produce gli stessi effetti per il socio uscente? Questioni lasciate indecise nella fattispecie (consid. 3).
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références
Article: art. 568 cpv. 3 CO, art. 579 CO, art. 12 cpv. 4 DCA