Regesto
La legislazione federale in materia di protezione degli animali non proibisce ai Cantoni di promulgare delle disposizioni di polizia volte a prevenire aggressioni da parte di cani nei confronti delle persone (consid. 2).
I provvedimenti d'urgenza promulgati a tale titolo dal Canton Ginevra (interdizione di riprodurre in allevamento cani pericolosi; regime autorizzativo per acquistare e detenere simili cani; [...]) ossequiano le esigenze dell'art. 36 Cost.; in particolare non necessitano di una base legale formale e sono proporzionati allo scopo perseguito, date - segnatamente - le conseguenze potenzialmente gravi che possono scaturire da un'aggressione da parte di cani (consid. 3).