Regesto
Azione di divorzio dopo separazione. Art. 147 cp. 2 e 3 CC.
Rigetto dell'azione fondato sulla riconciliazione.
Non vi è riconciliazione quando la moglie ritorna temporaneamente all'abitazione del marito nel solo intento di occuparsi dei figli, escludendo esplicitamente la ripresa dei rapporti coniugali.