Regesto
Art. 269 cp. 1, 270 cp. 2 PPF.
Anche dopo la morte dell'accusato la procedura di ricorso presuppone un interesse giuridico alla modificazione della sentenza impugnata.
Tale interesse non esiste se il ricorso tende (direttamente o indirettamente) soltanto all'annullamento di una dichiarazione di colpevolezza che non ha nè può avere conseguenze giuridiche.