Regesto
Art. 92a CP; diritto d'informazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure dei condannati.
Conformemente al testo dell'art. 92a cpv. 3 CP, l'autorità d'esecuzione può rifiutare di fornire le informazioni all'avente diritto o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato. Suddetta autorità deve effettuare una ponderazione degli interessi in gioco. In questo contesto dev'essere in particolare considerata la possibilità, per l'avente diritto, di imbattersi nel condannato liberato. Del resto, la legge non subordina in nessun modo la comunicazione delle informazioni in questione all'esistenza di un "comportamento negativo" del condannato nei confronti dell'avente diritto, segnatamente al proferimento di minacce contro quest'ultimo (consid. 2).