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Regesto
Art. 81 cpv. 1 lett. b cifra 5 LTF, art. 115 segg. CPP, art. 90 cifra 1 LCStr; nozione di danneggiato nell'ambito di incidenti stradali senza lesioni corporali.
Ricorso per diniego di giustizia contro una decisione incidentale (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF): rinuncia all'esigenza di un pregiudizio irreparabile (consid. 1.1).
Qualità di danneggiato secondo l'art. 115 cpv. 1 CPP quale presupposto per la legittimazione a presentare un ricorso in materia penale come accusatore privato (consid. 2.1). È considerata persona lesa il titolare del bene giuridico che la norma penale in questione protegge direttamente da una lesione o da una minaccia (consid. 2.2-2.4).
Riepilogo delle differenti opinioni dottrinali sul bene giuridico tutelato dall'art. 90 cpv. 1 LCStr (consid. 3). Direttamente tutelata è la fluidità del traffico sulle strade pubbliche. Interessi individuali quali la vita e l'integrità personale o la proprietà, rispettivamente il patrimonio, sono protetti soltanto indirettamente (consid. 3.1, 3.2 e 4.1).
La persona che, nell'ambito di un incidente della circolazione, ha subito unicamente un danno materiale, non è lesa direttamente nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. Sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b cifra 5 LTF non è quindi legittimata a presentare un ricorso in materia penale (consid. 4).
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italien
références
Article: art. 115 cpv. 1 CPP, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 90 cpv. 1 LCStr