Regesto
Art. 62 segg. CO; art. 47 LAVS (in vigore fino al 31 dicembre 2002): Previdenza professionale: Rettifica del conto individuale e restituzione dell'indebito in seguito a errore dell'istituto di previdenza.
L'iscrizione erronea di un importo nel conto individuale dell'assicurato non è equiparabile al versamento di una prestazione non dovuta. La rettifica operata dall'istituto di previdenza alfine di ripristinare la situazione legale non è di conseguenza sottoposta alle regole sulla restituzione dell'indebito o sulla compensazione dei crediti. Ciò vale in particolare anche nel caso in cui una simile correzione avvenga in seguito a un versamento anticipato per l'acquisto di un'abitazione che ha consumato l'avere di vecchiaia dell'assicurato (consid. 6).
La differenza tra l'importo versato per l'acquisto di un'abitazione e quello realmente spettante all'assicurato in virtù del suo avere di vecchiaia può per contro fare l'oggetto di un'azione volta alla restituzione dell'indebito, sottoposta alla prescrizione dell'art. 67 CO (consid. 2 e 3). In tale contesto, la censura di violazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela della buona fede si confonde con l'eccezione di diminuzione dell'arricchimento ai sensi dell'art. 64 CO (consid. 4).