Regesto
Art. 17 segg. LEF e art. 32 cpv. 4 LEF.
I termini di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti sono previsti dalla legge (art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 1 e 19 cpv. 1 LEF). Ciò significa che l'atto ricorsuale, con una motivazione conforme alle esigenze legali, dev'essere inoltrato entro il termine di ricorso. Uno scritto complementare, presentato dopo lo scadere di tale termine, non può più essere considerato, anche qualora esso sia stato annunciato in una tempestiva dichiarazione di ricorso.
Una motivazione insufficiente non è un vizio rimediabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 4 LEF.