Regesto
Art. 4 Cost., art. 85 cpv. 2 lett. c e d LAVS.
- Il diritto di essere sentiti dei salariati toccati da una decisione concernente i contributi paritetici e, di conseguenza, quello di ottenere la notificazione di tale decisione deve, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche, essere rispettato tanto quando è in discussione la qualificazione dell'attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di determinati versamenti; questa procedura deve in generale essere applicata in ogni caso di ripresa di salari determinanti (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).
- Quando sembra che il salariato stesso debba esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L'autorità di ricorso che avverte l'omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato a intervenire nel procedimento ricorsuale (consid. 4).