Regesto
Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC).
La pubblicazione ufficiale del prezzo di vendita e dell'identità delle parti di un negozio tra privati concernente un immobile sito nel cantone di Ginevra non è conforme alla funzione del registro fondiario. Tale pubblicazione non è giustificata da un interesse legittimo personale, speciale, concreto e attuale. Essa è quindi contraria al diritto federale.