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Regesto
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 97 OG in relazione con l'art. 5 PA) contro una decisione sull'inclusione di fondi nel perimetro delle opere di difesa concernenti un torrente? Polizia delle opere idrauliche; art. 24 e 24bis cpv. 2 lett. b Cost. Migliorie fondiarie agricole; art. 703 CC.
Le decisioni cantonali relative alla partecipazione dei proprietari fondiari alle spese di costruzione e di manutenzione delle opere di difesa concernenti corsi d'acqua non si basano sulla legge federale sulla polizia delle acque del 22 giugno 1877 (RS 721.10), che lascia ai Cantoni la competenza di regolare tali questioni (consid. 3).
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo per quanto concerne l'applicazione dell'art. 703 CC? Tale ricorso non è ammissibile contro una decisione relativa all'inclusione di fondi nel perimetro di una miglioria fondiaria, ove questa non si basi su di una decisione della maggioranza dei proprietari fondiari che agiscono per intermedio di una comunione per il miglioramento del suolo ai sensi dell'art. 703 cpv. 1 CC, ma è effettuata dal comune su ordine del Cantone (consid. 4).
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italien
références
Article:
art. 703 CC,
art. 97 OG,
art. 5 PA,