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Regesto
Art. 1 cpv. 2 lett. c e art. 10 PA, art. 96 LAINF. Art. 105 cpv. 1 e 106 LAINF . L'azienda - o l'assicurato - che intendono contestare la legalità dei premi richiesti dall'assicuratore devono fare opposizione al calcolo dei premi basati sulla decisione di attribuzione a una classe e in seguito ricorrere, se del caso, al tribunale cantonale delle assicurazioni competente a statuire sulla decisione di opposizione (consid. 3).
- Al procedimento nelle cause soggette a cognizione della commissione di ricorso del consiglio di amministrazione dell'INSAI si applica la PA. Portata del regolamento della commissione di ricorso.
- Nel caso: applicazione dell'art. 10 PA a una domanda di ricusa dei membri della commissione di ricorso (consid. 2).
Art. 109 LAINF. Adita per ricorso contro una decisione di attribuzione alla classe tariffaria dei premi, la commissione di ricorso del consiglio di amministrazione dell'INSAI non può pronunciarsi sulla legalità della tariffa, né sul modo di calcolo dei premi corrispondenti all'assegnazione alla classe controversa (consid. 3).
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italien
références
Article:
art. 10 PA,
art. 96 LAINF,
Art. 109 LAINF,