Regesto
Art. 66 CP; cauzione preventiva.
L'elemento della minaccia dell'art. 66 CP non presuppone una minaccia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 180 CP. La minaccia non ha inoltre bisogno di essere proferita esplicitamente né di essere rivolta alla persona presa di mira. È sufficiente qualsiasi minaccia di commettere un crimine o un delitto - a prescindere dalla concreta volontà di tradurla in realtà - purché vi sia un serio ed evidente timore della persona minacciata che l'interessato la metta in atto. Nella valutazione delle probabilità di attuazione della minaccia il giudice dispone di un vasto potere di apprezzamento (consid. 2).