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Regesto
Art. 39 LAI; art. 42 cpv. 1 LAVS; art. 8 e 15 ALC ; Allegato II all'ALC; art. 1 lett. a punto ii e lett. f punto ii, art. 2 n. 1 e art. 3 n. 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71; nozione di lavoratore e familiare; principio di non-discriminazione.
La semplice affiliazione all'AVS/AI svizzera quale persona senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera non conferisce la qualità di lavoratore, ai sensi del regolamento n. 1408/71, di una persona che non ha mai esercitato attività lucrativa (consid. 5.2.1-5.2.3).
In concreto, in relazione con il diritto a una rendita straordinaria d'invalidità, la persona interessata è considerata "familiare" di un lavoratore e rientra, a questo titolo, nel campo di applicazione personale del regolamento n. 1408/71 (consid. 5.2.4).
La rendita straordinaria d'invalidità è una prestazione per minorati ai sensi dell'art. 1 lett. f punto ii del regolamento n. 1408/71 (consid. 5.2.4.2). Il principio di non-discriminazione fondato sulla cittadinanza, previsto da detto regolamento, rende inopponibile nei confronti dell'assicurato l'esigenza della cittadinanza svizzera ai fini del riconoscimento di questa prestazione (consid. 6).
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Art. 39 LAI,
art. 42 cpv. 1 LAVS,