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Regesto
Assistenza di altre autorità (art. 112 LIFD); informazioni desunte dagli atti dell'autorità incaricata dell'inchiesta penale.
Ricorso di diritto amministrativo. Esaurimento dei rimedi di diritto cantonali. Esigenza di un'autorità giudiziaria cantonale ai sensi dell'art. 98a OG (consid. 1).
L'autorità fiscale può consultare gli atti di un procedimento penale, a condizione che essa disponga di elementi concreti che la inducano a pensare che detti documenti contengono fatti rilevanti ai fini della tassazione dell'imputato o di terzi. Relazione tra l'art. 90 cpv. 1 DIFD e l'art. 112 LIFD (consid. 3). Il diritto di consultare gli atti si estende anche ai documenti bancari (consid. 3b). Le informazioni ottenute possono essere utilizzate nei confronti di terzi (consid. 3c). Operazioni di ricerca di carattere generale sono inammissibili anche secondo il nuovo diritto (consid. 3d). Le circostanze concrete devono costituire indizi d'infrazione fiscale (consid. 4).
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italien
références
Article: art. 112 LIFD, art. 98a OG, art. 90 cpv. 1 DIFD