Regesto
Art. 42 cpv. 4 CP; entità della multa cumulata.
La multa cumulata giusta l'art. 42 cpv. 4 CP può ammontare al massimo al 20 % della sanzione complessiva proporzionata alla colpa, composta dalla pena principale condizionalmente sospesa unitamente alla multa cumulata (precisazione della giurisprudenza; consid. 1, segnatamente consid. 1.3.2).