Regesto
Art. 4 CF. Procedura cantonale.
Il fatto d'essersi occupato d'una vertenza ai sensi dell'art. 151 del CPC di Basilea-Città costituisce, per un perito, una causa di ricusazione non solo facoltativa, ma obbligatoria. Un teste che, per questo motivo, non potrebbe fungere da perito, non può essere interrogato su quesiti di carattere peritale.