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Regesto
Decisione incidentale impugnabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; obbligo di statuire entro un termine ragionevole secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost.; esecuzione da parte del Cantone delle indagini concernenti i siti inquinati in base all'art. 32c cpv. 3 LPAmb.
L'obbligo di eseguire indagini dettagliate del sito contaminato comporta per la ricorrente un pregiudizio irreparabile nella misura in cui l'anticipo dei costi d'indagine potrebbe condurre al suo fallimento. Si giustifica inoltre di entrare nel merito del gravame poiché nella procedura cantonale è stato violato l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole (consid. 1).
Siccome il Cantone è titolare di una grande parte del sito inquinato eventualmente da risanare, deve procedere esso medesimo alle indagini ancora necessarie. Caso di applicazione dell'art. 32c cpv. 3 LPAmb, che disciplina l'esecuzione surrogatoria dell'autorità (consid. 2).
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regeste:
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italien
références
Article: art. 32c cpv. 3 LPAmb, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 29 cpv. 1 Cost.