Regesto
Art. 11 cpv. 1, art. 319 cpv. 1, art. 320 cpv. 4 CPP ; abbandono parziale del procedimento; principio "ne bis in idem".
In linea di principio un abbandono parziale del procedimento entra in considerazione quando occorre giudicare più eventi o fatti che si prestano a un trattamento distinto. Un abbandono parziale del procedimento è invece escluso se esso concerne unicamente un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento (consid. 1.3.1). Se il procedimento è parzialmente abbandonato, benché non sussista spazio in tal senso, e l'abbandono parziale cresce in giudicato, il suo effetto preclusivo impedisce una condanna per gli stessi fatti (consid. 1.4).