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Regesto
Art. 5 LPT, art. 8 cpv.1, art. 9 e art. 49 cpv. 1 Cost. ; controllo astratto della legge del Cantone di Basilea Campagna sulla compensazione di plusvalori pianificatori.
Il mandato legislativo generale dell'art. 5 cpv. 1 LPT mantiene il suo carattere vincolante anche dopo la revisione della legge del 15 giugno 2012. Il diritto cantonale deve quindi disciplinare una compensazione adeguata anche per i plusvalori rilevanti, derivanti da azzonamenti. È contrario al diritto federale se un Cantone si limita ad attuare solo le esigenze dell'art. 5 cpv. 1
bis
-1
sexies
LPT, prevedendo una compensazione del plusvalore unicamente in caso di nuove attribuzioni alla zona edificabile, vietando nel contempo ai comuni d'introdurre una compensazione propria più ampia. Soluzioni contrattuali sembrano possibili, per lo meno nell'ambito della compensazione del plusvalore in senso largo secondo il cpv. 1, che eccede quella del nucleo fondamentale del cpv. 1
bis
; è tuttavia contrario al diritto federale escludere contemporaneamente il prelievo di una tassa mediante un atto unilaterale (consid. 4).
Per l'importo esentato dalla tassa secondo l'art. 5 cpv. 1
quinquies
lett. b LPT (quota esente o limite di esenzione) vale un valore indicativo di fr. 30'000.-. Importi che lo superano in maniera rilevante esigono una giustificazione particolare. Una siffatta giustificazione fa difetto per il limite di esenzione che il Cantone di Basilea Campagna prevedeva di fissare a fr. 50'000.- (consid. 5).
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regeste:
allemand
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italien
références
Article:
Art. 5 LPT,
art. 8 cpv.1,