Regesto
Art. 321a cpv. 1 CO.
Non viola il suo dovere di fedeltà il lavoratore che, pur compiendo integralmente il lavoro affidatogli, fonda, in costanza del rapporto di lavoro, una ditta individuale la cui attività comincerà solo dopo lo scioglimento di tale rapporto e che non farà concorrenza al precedente datore di lavoro (consid. 3 e 4).