Regesto
Art. 676 CC.
Presunzione d'accessorietà delle condotte d'acqua, di gas, di forza elettrica e simili, rispetto all'impianto da cui provengono.
Tale assorietà non è tuttavia da intendersi secondo la definizione degli art. 644 e 645 CC .
Il diritto di condotta dell'art. 676 CC è costituito come servitù personale, e il proprietario della condotta medesima può essere diverso dal proprietario dell'impianto e del fondo.
Se la condotta è riconoscibile esteriormente, il diritto di condotta sussiste senza obbligo d'inscrizione a registro fondiario.