Regesto
Regresso della Confederazione contro il militare (art. 25 della legge federale sull'organizzazione militare).
1. In base all'art. 123 cpv. 2 del decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero (RS 510.30), la Confederazione deve far valere i propri diritti di regresso contro il militare autore della morte o del ferimento di civili, mediante l'azione di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Nozione di grave negligenza ai sensi dell'art. 25 OM (consid. 3, 4).
3. Quantificazione del credito oggetto del regresso (consid. 5).