Regesto
Art. 22 cpv. 1 lett. e, art. 23 DIN; spese di riparazione di un immobile.
Le spese effettuate per riparare un immobile acquistato per successione vanno considerate come spese di manutenzione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. e DIN. Gli eredi possono dedurle dal loro reddito nella misura in cui il de cujus avrebbe avuto il diritto di farlo (consid. 2a). Il coerede a cui l'immobile è stato attribuito può dedurre soltanto la parte di tali spese corrispondente alla sua quota ereditaria (consid. 2b).