Regesto
Art. 61, 153 cpv. 2, 154 cpv. 2 CP. Ove la pubblicazione della sentenza sia ordinata per avere l'autore agito per mestiere, non vi devono essere menzionati gli eventuali ulteriori reati di cui questi è stato riconosciuto colpevole, nella misura in cui non sia dato al proposito un interesse pubblico ai sensi dell'art. 61 CP.