Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regesto
Art. 216 cpv. 2 CO. Esigenza dell'atto pubblico. Art. 107-109 CO . Mora del debitore.
1. Devono figurare nell'atto pubblico i punti essenziali per il contenuto materiale del contratto. Punti obiettivamente secondari ma soggettivamente essenziali soggiacciono all'atto pubblico se, per la loro natura, costituiscono un elemento del relativo contratto (consid. 2a).
2. Una clausola di carattere personale, morale, quale un obbligo di assistenza e aiuto a favore dei venditori, non deve rivestire la forma dell'atto pubblico e può quindi essere stipulata in una convenzione separata (consid. 2b).
Se il debitore è in mora in un contratto bilaterale ove ogni rata ha date proprie di scadenza, il creditore può di massima procedere secondo l'art. 107 CO solo per le rate scadute. Eccezione a questo principio nel caso in cui risulti compromessa la futura, corretta esecuzione del contratto. La fissazione di un termine per il pagamento delle rate scadute non vale come rinuncia alle ulteriori rate. La comminatoria di rinuncia alle rate future è superflua se dal comportamento del debitore risulta ch'essa sarebbe inutile oppure, se nel contratto è inserita una clausola che autorizza il creditore ad esercitare i diritti derivanti dagli art. 107/109 CO anche in relazione alle rate non ancora scadute (consid. 3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 216 cpv. 2 CO,