Regesto
Art. 272 cpv. 7 PP; sospensione dell'esecuzione della decisione.
Autorità competente per ordinare la sospensione dell'esecuzione tra il momento in cui la sentenza impugnata è pronunciata e quello in cui viene presentato ricorso per cassazione. Esigenze relative alla motivazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione (consid. 1).