Regesto
Art. 87 cpv. 3 (nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2004) in combinazione con il cpv. 4 OAI: Nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invalidità limitata nel tempo.
Una nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invalidità limitata nel tempo deve soddisfare i requisiti posti dall' art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (precisazione della giurisprudenza; consid. 6).