Regesto
Art. 41 num. 3 cp. 1 CP.
Un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova e che non ha ancora costituito oggetto di una sentenza passata in giudicato, può giustificare la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena soltanto se il nuovo atto punibile è senz'altro e senza dubbio alcuno accertato.