Regesto
Art. 269 cpv. 1 PP.
Per diritto federale si devono intendere le norme scritte o non scritte risultanti da una legge federale o da decreti od ordinanze emanati in applicazione della legge.
Non hanno tale natura semplici istruzioni dirette dal DFGP ai dipartimenti cantonali competenti in materia di circolazione stradale.