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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_392/2024  
 
 
Sentenza del 24 giugno 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, via Motta 53 A, 6900 Massagno, 
opponente. 
 
Oggetto 
curatela, diritto di visita, 
 
ricorso contro i provvedimenti emanati il 28 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno (169/2024). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decreto supercautelare 28 maggio 2024 l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno ha respinto un'istanza presentata da A.________ di revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in suo favore (art. 394 e 395 CC), di ripristino della precedente amministrazione di sostegno (art. 393 CC), di sostituzione dell'attuale curatrice C.________ e di ripristino dei diritti di visita con la figlia D.________. L'autorità di protezione ha inoltre convocato l'interessata a un'udienza di discussione per il 27 giugno 2024 (e ha confermato la convocazione ad un'altra udienza già fissata per il 22 agosto 2024), precisando che contro il decreto supercautelare era data facoltà di presentare osservazioni scritte al più tardi in sede di tale udienza " dopodiché sarà emessa una nuova decisione " (v. art. 445 cpv. 2 CC). 
Nel medesimo atto, l'autorità di protezione ha inoltre ordinato al Servizio psico-sociale di Lugano-Viganello di effettuare una valutazione peritale sullo stato di salute psico-sociale di A.________, facendo obbligo a quest'ultima di collaborare alla valutazione (v. art. 446 cpv. 2 CC). 
 
2.  
Con " ricorso in materia costituzionale " datato 16 giugno 2024 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, in sostanza, di dichiarare nullo o annullare il decreto supercautelare 28 maggio 2024 (revocando quindi ogni forma di curatela e mantenendo le relazioni personali tra madre e figlia), di dichiarare nullo o annullare l'ordine di assunzione probatoria 28 maggio 2024 e di dichiarare nulla o annullare una " credenziale " 17 aprile 2024 dell'autorità di protezione contenente i compiti e le facoltà assegnati alla curatrice C.________. La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al proprio ricorso, nel senso di sospendere gli effetti del decreto 28 maggio 2024 (segnatamente revocando le udienze fissate per il 27 giugno 2024 e il 22 agosto 2024 e mantenendo le relazioni personali tra madre e figlia), dell'ordinanza 28 maggio 2024 e della " credenziale " 17 aprile 2024, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
La ricorrente afferma che "oggetto del ricorso sono [...] delle decisioni definitive di un'autorità cantonale riferita ad una certa zona territoriale". 
Le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti e in materia di relazioni personali, senza valore pecuniario, sono suscettive di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 2 n. 6 LTF). Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF, un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti. Secondo l'art. 75 cpv. 2 prima frase LTF, i Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. 
I provvedimenti impugnati (ossia il decreto supercautelare 28 maggio 2024, l'ordinanza 28 maggio 2024 e la "credenziale" 17 aprile 2024) non sono stati emanati da una delle predette autorità, ma dall'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Il rimedio all'esame risulta pertanto manifestamente inammissibile già per il mancato esaurimento delle vie ricorsuali cantonali. Occorre poi sottolineare che, per sua natura, il decreto supercautelare 28 maggio 2024 non è comunque in linea di principio impugnabile né mediante reclamo secondo l'art. 445 cpv. 3 CC all'autorità giudiziaria cantonale - ciò che peraltro, come ammesso nel gravame, l'autorità di protezione aveva già spiegato alla patrocinatrice della ricorrente in una comunicazione elettronica del 31 maggio 2024, ricordandole la facoltà di presentare osservazioni al più tardi entro l'udienza in contraddittorio del 27 giugno 2024 (v. art. 445 cpv. 2 CC) - né mediante ricorso al Tribunale federale (v. DTF 140 III 289 consid. 1.1). 
Non soccorre la ricorrente nemmeno l'invocazione di una "denegata giustizia ex art. 94 LTF": pure la lamentela concernente un'eventuale denegata o ritardata giustizia dell'autorità di protezione deve percorrere le istanze cantonali (v. sentenza 4A_154/2012 del 26 marzo 2012 consid. 3) e va quindi fatta valere mediante reclamo all'autorità giudiziaria cantonale (v. art. 450a cpv. 2 CC). 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Siccome l'inammissibilità è riferita alla natura dei provvedimenti impugnati, è possibile statuire subito sul rimedio (v. sentenza 5A_354/2024 del 7 giugno 2024 con rinvii). 
Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va invece respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). L'inammissibilità di un ricorso al Tribunale federale era evidente, ciò che giustifica, in via eccezionale, di porre le spese giudiziarie della - inutile - procedura dinanzi al Tribunale federale personalmente a carico della patrocinatrice della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF; v. DTF 129 IV 206 consid. 2; sentenza 5A_51/2024 del 30 gennaio 2024 consid. 4 con rinvio; v. anche GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 a ed, 2022, n. 19 ad art. 66 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'avv. B.________, patrocinatrice della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente e all'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno. 
 
 
Losanna, 24 giugno 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini