Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_394/2023
Sentenza del 19 settembre 2023
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Max Bleuler,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2023 dalla Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo (52.2023.219).
Considerando:
che con decisione del 3 maggio 2023 (n. 2183) il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione del 16 dicembre 2002 con la quale la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato;
che l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con giudizio del 10 luglio 2023 la Giudice delegata, accertato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di accoglierlo e di invitare "l'Ufficio inferiore" a impartire alla ricorrente, anche in futuro, un termine di almeno trenta giorni per il pagamento degli anticipi, inviando in seguito due solleciti prima di statuire;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il 16 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto un supplemento al gravame;
che con riferimento alle richieste del Tribunale federale di fornire un anticipo delle spese e una procura firmata dalla ricorrente, con scritto del 7 settembre 2023 il suo legale ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che giova rilevare che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), ritenuto che la ricorrente, la quale neppure ha chiesto una proroga per il versamento dell'anticipo, non si confronta del tutto con la decisione impugnata, della quale nemmeno chiede l'annullamento;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 19 settembre 2023
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri