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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_567/2022  
 
 
Sentenza del 14 maggio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Adriano Censi e Giulia Censi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Paolo D'Alessandro, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto; mercede, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 10 novembre 2022 dalla II Camera civile del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.107). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con contratto di appalto del 16 aprile 2009 la A.________ SA, agente in qualità di committente e di direttrice dei lavori, ha incaricato la B.________ SA di eseguire le opere da impresario costruttore per l'edificazione di una nuova palazzina sul fondo part. xxx di Y.________ per un importo di fr. 3'360'286.--. I lavori di costruzione sono terminati nel novembre del 2012. 
Considerata l'esecuzione di lavori supplementari, l'appaltatrice ha per finire fatturato alla committente fr. 4'023'538.35 per le opere a misura, con un saldo scoperto di fr. 237'810.31, e fr. 366'974.50 per le opere a regia, con un saldo scoperto di fr. 25'020.06. La committente ha contestato di dovere pagare gli importi scoperti. 
 
B.  
Con petizione del 9 maggio 2014, B.________ SA ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano la A.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 262'830.35, oltre interessi del 6,5 % a partire dal 15 marzo 2013. La committente ha chiesto di respingere integralmente la petizione. Con sentenza del 28 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando la A.________ SA a versare a B.________ SA l'importo di fr. 210'358.65, oltre interessi del 6,5 % a partire dal 15 marzo 2013. 
 
C.  
Contro il giudizio pretorile, la A.________ SA ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza del 10 novembre 2022, ha respinto l'appello nella misura della sua ricevibilità. 
 
D.  
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di accogliere l'appello e di respingere la petizione, ponendo le spese processuali e le ripetibili a carico della controparte. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 55 CPC e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
 
La Corte cantonale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di confermarsi nella sua sentenza. L'opponente ha proposto con la risposta, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di respingerlo nella misura della sua ammissibilità. Nella replica e nella duplica le parti si sono confermate nelle loro conclusioni. 
Con decreto presidenziale del 7 febbraio 2023 è stata respinta un'istanza di prestazione di garanzie per le spese ripetibili presentata dall'opponente. Con un ulteriore decreto presidenziale del 14 marzo 2023 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3 e rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 e rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5).  
 
2.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la propria opinione senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è in particolare inammissibile laddove la ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, ma non si confronta in maniera specifica con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, spiegando, con una motivazione rispettosa delle accresciute esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con determinati atti e pertanto arbitrari.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 55 CPC adducendo che l'appaltatrice non avrebbe adempiuto il suo onere di allegazione riguardo alle prestazioni fornite e alle relative liquidazioni pretese. Ritiene sotto questo profilo insufficiente il rinvio, negli allegati di causa, ai documenti prodotti agli atti. Secondo la ricorrente, l'appaltatrice avrebbe dovuto indicare direttamente nelle memorie scritte le varie posizioni fatturate dei lavori supplementari, giacché le informazioni contenute nei documenti prodotti non sarebbero state né esplicite, né chiare e complete, ma comportavano la necessità di eseguire una ricerca. La ricorrente sostiene che, poiché la controparte non ha allegato nel dettaglio le informazioni contenute nei documenti prodotti, nella risposta e nella duplica essa si è a sua volta dovuta limitare a sollevare contestazioni generiche.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Quando, come nella fattispecie, è applicabile la massima dispositiva incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione). Giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC il giudice deve unicamente amministrare prove sui fatti pertinenti e contestati (DTF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1).  
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella riposta per i fatti che vanno allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). 
Le esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono, da un lato, dal diritto materiale e cioè dai fatti costitutivi della norma invocata e, dall'altro, da come si è determinata la controparte. In un primo stadio la parte attrice deve enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso da permettere alla parte convenuta di indicare quali di essi contesta e perfino già presentare le sue controprove; in un secondo tempo, se la controparte ha contestato dei fatti, la parte attrice è costretta a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di ogni fatto contestato, in modo tale da consentire al giudice di assumere le prove necessarie a chiarire la fattispecie e di applicare la regola di diritto materiale al caso concreto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 e rinvio). 
 
3.2.2. Per quanto concerne l'allegazione di una fattura, o di un conteggio, è possibile che l'attore alleghi nella sua petizione, rispettivamente nella replica, il montante totale della stessa e rinvii per i dettagli al documento prodotto. In un simile caso, occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono in tal modo le informazioni necessarie, così che l'esigenza di riportare i dettagli della fattura nell'allegato di causa non avrebbe senso. Il semplice rinvio al documento prodotto può essere insufficiente quando le informazioni contenute nello stesso non sono chiare e complete ed esse devono ancora esservi ricercate. Non basta che il documento prodotto contenga sotto l'una o l'altra forma le suddette informazioni. Occorre che l'accesso alle informazioni sia agevole e che non sussista alcun margine di interpretazione. Il rinvio figurante nell'allegato di causa deve designare specificatamente il documento in questione e permettere di comprendere chiaramente quale parte di esso è considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato quando il documento è esplicito e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente soltanto se il documento in questione è concretizzato e commentato nell'allegato medesimo in maniera tale da rendere facilmente comprensibili le informazioni, senza necessità di interpretarle o di ricercarle (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 e rinvii; sentenza 4A_191/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 4.1.3).  
 
3.3. Come accertato dalla Corte cantonale, l'appaltatrice ha allegato nella petizione l'importo totale della liquidazione delle opere a misura (fr. 4'023'538.35) e l'ammontare del corrispondente saldo scoperto, di fr. 237'810.31, dopo deduzione di quanto già versato dalla ricorrente. Ha rinviato al riguardo ai documenti F, G e H prodotti in causa. L'appaltatrice ha inoltre allegato l'importo totale della liquidazione delle opere a regia (fr. 366'974.50) e il relativo saldo scoperto, di fr. 25'020.06, rinviando a quest'ultimo proposito ai documenti F, H e I. Ha quindi quantificato la sua pretesa in complessivi fr. 262'830.35 (fr. 237'810.30 + fr. 25'020.05).  
La Corte cantonale ha accertato, in modo conforme agli atti, che il documento F riporta il totale delle liquidazioni fatturate, suddivise tra opere a misura (a loro volta suddivise nelle situazioni da 1 a 24 e in quelle da 1A a 7A), e opere a regia, con i rispettivi totali degli importi incassati. Ha parimenti rilevato che il documento G consiste in 14 documenti relativi alle situazioni da 1A a 7A, per ogni situazione essendo prodotti due documenti relativi allo stato della fatturazione. Il documento H è suddiviso in H1 e H2. Il documento H1 riporta il totale delle liquidazioni fatturate e incassate per le opere a regia, elencando le otto fatture per le opere a regia ancora scoperte (per complessivi fr. 25'020.06) con il relativo estratto contabile. Il documento H2 riporta il totale delle situazioni (da 1 a 24 e da 1A a 7A) fatturate e gli importi incassati per le opere a misura. Elenca inoltre le sette situazioni (ossia quelle da 1A a 7A) oggetto dello scoperto (per un totale di fr. 237'810.31) con il relativo estratto contabile. La Corte cantonale ha inoltre accertato che il documento I contempla le otto fatture rimaste impagate relative alle opere a regia, corredate, laddove esistenti, dei relativi bollettini a regia. 
Questi accertamenti, non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze, corrispondono al contenuto dei documenti prodotti. Essi sono quindi conformi agli atti e vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Sulla base degli stessi, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che i documenti erano specificatamente designati nell'allegato di causa e che il loro contenuto era chiaro e permetteva di comprendere agevolmente le informazioni di cui l'opponente intendeva prevalersi. Contrariamente al parere della ricorrente, il rinvio ai documenti prodotti non rende necessaria l'esecuzione di una ricerca, giacché essi contengono in modo esplicito le informazioni riguardanti le pretese di pagamento invocate, che corrispondono ai conteggi delle liquidazioni relative alle situazioni (da 1A a 7A) per le opere a misura, e alle specifiche otto fatture indicate per i lavori a regia. In tali circostanze, la precedente istanza ha quindi rettamente ritenuto che l'opponente avesse adempiuto il suo onere di allegazione. La ricorrente poteva conseguentemente sollevare contestazioni specifiche e motivate su determinate fatture e conteggi nell'ambito dello scambio degli allegati (cfr. DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3). 
Le sentenze del Tribunale federale citate dalla ricorrente nel presente ricorso (sentenze 4A_280/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 4.1; 4A_398/2018 e 4A_400/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 10.4) non modificano l'esposta giurisprudenza e non conducono ad una diversa conclusione nel caso in esame. Certo, secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'allegazione dei fatti riguardanti una fattura o un conteggio, il rinvio per i dettagli ad un documento prodotto è ammesso solo a determinate condizioni. Come visto, tali condizioni sono però realizzate nella fattispecie. 
 
3.4. Poiché la Corte cantonale ha esposto in modo articolato le ragioni per cui ha ritenuto in concreto adempiuto l'onere di allegazione da parte dell'opponente, essa si è contestualmente espressa sulla relativa critica sollevata dalla ricorrente con l'appello. Non ha quindi nemmeno violato il suo diritto di essere sentita.  
 
4.  
 
4.1. Richiamando l'art. 8 CC e, nuovamente, l'art. 55 cpv. 1 CPC, la ricorrente sostiene che, ritenendo non necessaria una perizia giudiziaria sulle opere eseguite, la Corte cantonale sarebbe incorsa in "un evidente stravolgimento dell'onere probatorio", dando per accettati ed acquisiti conteggi e fatture in realtà contestati. Adduce che rinunciando all'allestimento di un referto peritale, l'opponente avrebbe rinunciato a sostanziare le proprie pretese, che dovevano pertanto essere respinte.  
 
4.2. L'art. 8 CC definisce la ripartizione dell'onere probatorio, in particolare pone le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto a carico della parte che ne porta l'onere (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 141 III 241 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.1). Questa disposizione è in particolare violata quando la Corte cantonale dà per corrette delle allegazioni non provate di una parte, che sono state contestate dalla controparte, oppure quando non permette di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti (DTF 133 III 295 consid. 7.1; 130 III 591 consid. 5.4).  
 
4.3. La Corte cantonale ha ritenuto che, a fronte delle contestazioni concretamente sollevate dalla ricorrente, una perizia sulle opere eseguite non era necessaria. Ha infatti accertato che negli allegati preliminari le sue obiezioni erano riferite ad altri aspetti, quali la difettosità dell'opera a seguito di infiltrazioni d'acqua, e il fatto che secondo il contratto d'appalto non sarebbero stati previsti pagamenti per lavori a regia. La Corte cantonale ha rilevato che anche le ulteriori contestazioni sul tema delle opere eseguite erano generiche e globali, giacché dalle stesse "non si poteva comprendere se ad essere contestata era l'esistenza di un accordo sull'esecuzione di quelle opere, l'esecuzione o meno delle stesse, la correttezza delle somme fatturate o quant'altro".  
La ricorrente non si confronta con il contenuto delle contestazioni accertate dalla Corte cantonale e non le sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Sostiene genericamente di avere contestato le pretese dell'opponente, muovendo nella risposta e nella duplica dinanzi al Pretore obiezioni riguardo al "computo dei lavori a misura e a regia". Ribadisce altresì la mancata allegazione dei fatti da parte dell'opponente.  
Come visto, alla luce dell'ammissibile riferimento ai documenti prodotti in causa, l'opponente ha in concreto sufficientemente esposto i fatti rilevanti (cfr. consid. 3.3). La ricorrente era quindi tenuta a concretizzare le sue contestazioni, indicando e motivando con precisione le singole posizioni contestate (cfr. DTF 144 III 519 consid. 5.2). Come accertato dalla Corte cantonale, le obiezioni della ricorrente erano generiche o relative ad aspetti non specificatamente riferiti ai conteggi delle liquidazioni scoperte. In tali circostanze, non vi sono ragioni per ritenere che la Corte cantonale abbia misconosciuto la ripartizione dell'onere probatorio, violando l'art. 8 CC. Nella misura in cui è ammissibile, la censura deve pertanto essere respinta. 
 
4.4. Di transenna, la Corte cantonale ha ritenuto la perizia non necessaria accennando pure al fatto che il conteggio delle opere eseguite era già desumibile dalle prove agli atti. Ha quindi, in sostanza, considerato la prova peritale superflua anche sulla base di un apprezzamento anticipato della sua irrilevanza. In questa sede, la ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni questa valutazione sarebbe manifestamente insostenibile. Non sostanziando la realizzazione degli estremi dell'arbitrio, su questo aspetto il gravame non soddisfa le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e si appalesa pertanto inammissibile.  
 
5.  
 
5.1. La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui le liquidazioni pretese dall'opponente non sarebbero dovute, siccome non sarebbero state da lei riconosciute nella sua qualità di committente dell'opera e non rispetterebbero le condizioni pattuite contrattualmente.  
 
5.2. La Corte cantonale ha accertato che, nella fattispecie, la ricorrente ricopriva sia il ruolo di committente sia quello di direttrice dei lavori. Ha segnatamente rilevato che il tecnico C.________ era addetto alla direzione dei lavori e che, pur senza diritto di firma a registro di commercio, egli era un suo dipendente e pertanto un suo ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. I giudici cantonali hanno accertato che C.________ si occupava in particolare di controllare e di verificare, apportando eventuali correzioni, che le misure esposte nelle bozze e nelle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi ed ai lavori effettivamente eseguiti sul cantiere. Hanno ritenuto che da ciò l'opponente poteva desumere in buona fede che il tecnico fosse incaricato e autorizzato dalla ricorrente ad agire in tal senso. I giudici cantonali hanno altresì accertato che C.________ aveva pure il compito di controllare e di verificare le opere supplementari e a regia: ciò consentiva parimenti all'opponente di dedurre in buona fede che il tecnico avrebbe se del caso proposto delle correzioni laddove dette opere non fossero state precedentemente ordinate o autorizzate dalla convenuta in qualità di committente o di direzione dei lavori.  
 
5.3. La ricorrente non si confronta puntualmente con le esposte considerazioni e non sostanzia quindi un accertamento arbitrario dei fatti o una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF. Si limita a sminuire il ruolo di C.________, adducendo ch'egli non avrebbe avuto il diritto di firma e non avrebbe potuto riconoscere le liquidazioni, che non sarebbero mai state approvate dalla committente medesima. La ricorrente disattende tuttavia che la Corte cantonale ha rilevato che il tecnico C.________ era un suo dipendente incaricato della direzione dei lavori e costituiva una persona ausiliaria ai sensi dell'art. 101 CO. Essa non fa valere la violazione di questa disposizione ed omette di considerare che il tecnico poteva in tale qualità obbligarla nei confronti dell'opponente. Laddove ribadisce la mancata approvazione delle liquidazioni da parte sua, omette altresì di considerare che, nella fattispecie, essa rivestiva sia il ruolo di committente sia quella di direzione dei lavori. Laddove richiama il documento P per sostenere che non avrebbe in realtà mai accettato le liquidazioni presentate dall'opponente, essa non considera che, secondo quanto accertato dalla Corte cantonale, tale scritto, del 20 dicembre 2012, era stato da lei redatto in risposta ad una precedente lettera dell'opponente del 18 dicembre 2012 (documento O), nella quale le veniva rammentato che i conteggi presentati fino a quel momento erano già stati verificati e convalidati dalla direzione dei lavori. Al riguardo, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che nel documento P, tale circostanza non era stata da lei minimamente contestata. La ricorrente non si confronta in modo specifico con questo accertamento della Corte cantonale e non lo sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Insufficientemente motivata, la censura non deve essere vagliata oltre. In tali condizioni, non occorre esaminare se, come ritenuto in via principale dalla Corte cantonale, la censura d'appello doveva innanzitutto essere dichiarata irricevibile in applicazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC.  
 
6.  
La ricorrente contesta infine le liquidazioni n. 7A e n. 25, sostenendo che non le avrebbe mai riconosciute. Non si confronta tuttavia puntualmente con le argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, in particolare con il considerando n. 8. Nello stesso, la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che la censura era irricevibile in applicazione dell'art. 229 CPC e, in via abbondanziale, ha spiegato le ragioni per cui la liquidazione n. 25 esulava dall'oggetto del litigio, costituendo una semplice bozza che era poi stata oggetto della liquidazione n. 1A. Quanto alla liquidazione n. 7A, la Corte cantonale ha ricordato ch'essa era in realtà già stata dedotta dalle pretese dell'opponente, siccome non era stata verificata dal tecnico addetto alla direzione lavori. 
La ricorrente non fa valere la violazione dell'art. 229 CPC con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e non si esprime sul contenuto dei documenti citati, alla base del giudizio della Corte cantonale. Contesta l'ammissibilità del rinvio agli stessi negli allegati della controparte. Tuttavia, già si è detto che nel caso in esame l'opponente poteva validamente allegare i fatti facendo riferimento ai documenti prodotti nella causa. Non rispettoso degli esposti requisiti di motivazione, il gravame non deve essere vagliato oltre. 
 
7.  
Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Gadoni