Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_443/2023  
 
Decreto del 3 luglio 2024 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Fabio Alippi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Edy Albisetti, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione del disconoscimento del debito; mutuo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2023 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (12.2023.2). 
 
 
Considerando:  
che con giudizio 21 novembre 2022 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'azione di disconoscimento del debito di fr. 250'000.-- presentata dalla A.________ SA nei confronti B.________; 
che con sentenza 18 luglio 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nei limiti della sua ricevibilità, l'appello inoltrato dall'attrice; 
che la A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 settembre 2023, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento della petizione; 
che con decreto 24 ottobre 2023 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso; 
che con risposta 14 novembre 2023 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso; 
che con lettera 24 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di avere trovato un accordo con l'opponente e di quindi ritirare il ricorso, chiedendo nel contempo di porre a suo carico una tassa di giustizia ridotta e di compensare le ripetibili; 
che con scritto 1° luglio 2024 l'opponente, interpellato con decreto del 26 giugno 2024, ha confermato la rinuncia all'attribuzione di ripetibili; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 luglio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti