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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_345/2024  
 
 
Sentenza del 3 luglio 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Cyrus Siassi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina (trasmissione spontanea), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2024.5). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine (UA) ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d'ufficio e abuso d'autorità. Gli indagati sono sospettati di malversazioni all'origine della situazione di grave insolvenza di B.________, istituto bancario d'importanza sistemica per l'economia nazionale. 
 
B.  
L'autorità estera ha chiesto di consegnarle svariati documenti relativi a un conto bancario intestato alla società A.________ SA, aperto presso la banca C.________ SA, Ginevra, relazione già oggetto di trasmissione spontanea di informazioni in data 17 dicembre 2020 da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) giusta l'art. 67a AIMP (RS 351.1). Sul conto sarebbero confluiti valori patrimoniali originariamente distratti a danno della B.________. 
 
C.  
Mediante decisione del 28 gennaio 2022, il MPC è entrato nel merito della domanda e con decisione di chiusura del 4 gennaio 2023 ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione riguardante la menzionata relazione bancaria. Con sentenze del 4 maggio 2023 (RR.2023.21) e del 13 novembre 2023 (RR.2023.123), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha accolto due ricorsi interposti da A.________ SA per violazione del suo diritto d'essere sentita rinviando la causa al MPC per nuove decisioni. Con una terza decisione di chiusura del 14 dicembre 2023, il MPC ha ordinato la trasmissione della documentazione bancaria. Adita dall'interessata, con giudizio del 24 maggio 2024 la CRP ne ha respinto il ricorso. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Postula, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale, di annullare la decisione impugnata unitamente a quelle d'entrata in materia e di chiusura del MPC, di respingere la domanda di assistenza e di negare la trasmissione di determinati documenti all'autorità estera, nonché di ordinare al MPC d'intraprendere i passi necessari volti alla restituzione dei documenti trasmessi spontaneamente; in via sussidiaria, chiede di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
1.4. A causa del cosiddetto effetto devolutivo, soltanto la sentenza della CRP può essere oggetto di ricorso (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF), motivo per cui le conclusioni di annullare le decisioni del MPC e di rifiutare la rogatoria sono inammissibili (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
1.5. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Ucraina e la Confederazione Svizzera sono retti, in particolare, dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l'Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, nonché dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 per l'Ucraina e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera.  
 
2.  
 
2.1. Riguardo al caso particolarmente importante, la ricorrente fa valere che il MPC avrebbe violato l'art. 67a AIMP (RS 351.1) e l'art. 11 PAII CEAG, poiché avrebbe effettuato, con la consegna di un documento asseritamente ufficiale, una trasmissione spontanea di mezzi di prova, e non di informazioni. Adduce inoltre che le condizioni per l'uso delle informazioni spontanee formulate dal MPC nei confronti dell'autorità estera, affinché le stesse non siano utilizzate come mezzi di prova, sarebbero troppo vaghe, ciò che non ne assicurerebbe un loro effettivo rispetto.  
 
2.2. L'art. 67a cpv. 1 AIMP dispone che l'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a promuovere un procedimento penale (lett. a), o a facilitare un'istruzione penale pendente (lett. b); non possono essere trasmessi all'autorità estera "mezzi di prova" inerenti alla sfera segreta (cpv. 4); "informazioni" inerenti alla sfera segreta possono per contro essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (cpv. 5) : ciascuna trasmissione spontanea dev'essere registrata in un verbale (cpv. 6).  
 
2.3. L'art. 11 PAII CEAG, relativo alla trasmissione spontanea di  
informazioni, ha il tenore seguente: 
 
"1. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le autorità competenti di una Parte possono, senza domanda preliminare, trasmettere alle autorità competenti di un'altra Parte informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la comunicazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli. 
2. La Parte che fornisce l'informazione può, conformemente al suo diritto interno, imporre alla Parte destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. 
3. L'autorità destinataria è tenuta a osservare tali condizioni. 
4. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non sottomettersi alle condizioni imposte in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo dalla Parte che fornisce l'informazione, a meno di essere preventivamente avvisato sulla natura dell'informazione che gli sarà fornita e di accettare che quest'ultima gli venga trasmessa. " L'Ucraina ha fatto uso di questa riserva con dichiarazione del 14 settembre 2011. 
 
2.4. L'art. 67a AIMP si ispira all'art. 10 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; DTF 130 II 236 consid. 6.1). La trasmissione spontanea è complementare quando lo Stato richiesto, parallelamente all'esecuzione della rogatoria, fornisce spontaneamente allo Stato richiedente, in vista di agevolare la sua procedura, informazioni la cui trasmissione non era stata specificatamente chiesta; essa è anticipata quando, come in concreto, è volta a permettere allo Stato estero l'inoltro di una rogatoria (DTF 125 II 356 consid. 12b e c). Lo scopo di questa trasmissione è di evitare che elementi utili per un procedimento penale rimangano inutilizzabili poiché le autorità estere non dispongono delle informazioni adeguate (DTF 129 II 544 consid. 3.2). È pacifico che la documentazione bancaria costituisce un mezzo di prova protetto dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0). È nondimeno possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indicandone le referenze, il titolare, l'avente diritto economico e il contenuto, qualora queste informazioni le siano utili per presentare una domanda di assistenza giudiziaria (art. 67a cpv. 5 AIMP; DTF 139 IV 137 consid. 4.6.1; 130 II 236 consid. 6.2; vedi, quando è già stata presentata una rogatoria, DTF 129 II 544 consid. 3.4 in fine).  
 
3.  
 
3.1. Con scritto del 17 novembre 2020 indirizzato alle autorità ucraine, il MPC ha indicato loro di disporre di elementi idonei affinché possano presentare una rogatoria alla Svizzera. Ha rilevato che, conformemente alla riserva formulata dall'Ucraina all'art. 11 cpv. 4 PAII CEAG, un'eventuale trasmissione spontanea soggiaceva al loro consenso, sottoponendola quindi alle seguenti restrizioni d'uso:  
 
" 1. le informazioni contenute nella comunicazione possono essere utilizzate per intraprendere delle indagini nel vostro Paese o per presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera allo scopo di ottenere i relativi mezzi di prova; 
2. le informazioni contenute nella comunicazione non possono essere utilizzate come mezzi di prova; 
3. è proibito l'utilizzo diretto o indiretto di queste informazioni a fini fiscali o di politica economica. Conformemente alla riserva formulata dal vostro Paese, la trasmissione spontanea di informazioni soggiace al vostro consenso (art. 11 cpv. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG (PAII CEAG). Vi preghiamo di volerci indicare se possiamo procedere alla comunicazione delle informazioni a nostra disp osizione alle condizioni summenzionate". 
Con scritto del 3 dicembre 2020 le autorità estere hanno garantito in maniera inequivocabile di ottemperare alle succitate condizioni e di acconsentire pertanto alla trasmissione spontanea di informazioni. 
 
3.2. Il 14 dicembre 2020, il MPC ha quindi proceduto alla trasmissione spontanea, ribadendo le restrizioni d'uso e precisando che il divieto di utilizzo delle informazioni quali mezzi di prova non ne impedisce l'uso davanti a un tribunale per ottenere decisioni incidentali (p. es. blocco di conti), essendone per contro esclusa l'utilizzazione per ottenere decisioni finali (p. es. decisione di condanna o di confisca). Ha indicato ch'esso conduce un procedimento penale nei confronti di due persone per titolo di riciclaggio di denaro in seguito a una denuncia sporta in Svizzera da parte di B.________, invitando le autorità estere a presentare una rogatoria.  
La trasmissione spontanea contiene una breve descrizione dei fatti oggetto del procedimento penale svizzero, al termine della quale il MPC afferma di aver rilevato che i valori patrimoniali illecitamente distratti in Ucraina a danno di B.________ sarebbero in parte confluiti, dopo essere stati trasferiti su conti accesi presso la filiale a X.________ di B.________, anche in Svizzera. La comunicazione del MPC contiene una semplice tabella con le coordinate, tra altre, del numero di una relazione presso C.________ SA della quale A.________ SA è titolare e avente diritto. Si osserva poi che esiste un sospetto sufficiente per ritenere che sarebbero state commesse infrazioni di competenza delle autorità ucraine e che relativi mezzi di prova e/o valori patrimoniali sono a disposizione in Svizzera. La CRP ha ritenuto che queste informazioni non sono contenute in documenti ufficiali e che non sono suscettibili d'essere utilizzate quali prove, come peraltro imposto dal MPC, ma utili allo Stato estero al fine di poter presentare una domanda di assistenza. 
 
3.3. La ricorrente sostiene, richiamando in maniera imprecisa un saggio dottrinale (M ARIA LUDWICZAK GLASSEY/FRANCESCA BONZANIGO, L'artificielle distinction entre "informations" et "moyens de preuve" en entraide pénale internationale, in: Rivista penale svizzera, 2022, pag. 402 segg., 418 segg. e 427), che l'indicazione del divieto di utilizzare i dati trasmessi "come mezzi di prova" non sarebbe sufficiente né conforme alle esigenze degli art. 67a AIMP e 11 PAII CEAG. Ciò poiché questa nozione indeterminata potrebbe essere interpretata differentemente negli Stati esteri. Sarebbe quindi necessario fornire loro degli esempi di una loro utilizzazione, o non utilizzazione e sottomettere la trasmissione spontanea nei confronti di determinati Paesi a delle garanzie.  
 
3.4. Al riguardo giova rilevare che le condizioni formulate dal MPC sono, in sostanza, quelle che il legislatore ha posto a fondamento del nuovo art. 80d bis AIMP, norma in vigore dal 1° luglio 2021 e che disciplina la trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova in casi di criminalità organizzata o terrorismo. Tale trasmissione presuppone che l'autorità richiedente si impegni previamente a utilizzare le informazioni o i mezzi di prova soltanto per fini investigativi, ma in nessun caso per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale (art. 80d bis cpv. 4 lett. a AIMP). La ricorrente non pretende che l'autorità estera avrebbe utilizzato in altro modo le informazioni ricevute.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente adduce che il MPC e la CRP avrebbero ritenuto a torto che la trasmissione spontanea indicante il suo conto bancario, munita del timbro del MPC, costituirebbe una semplice informazione, trattandosi al suo dire di un documento ufficiale, e quindi di una prova.  
 
4.2. Il Tribunale federale ha ritenuto che fornire una definizione generale di queste due nozioni è delicato, considerato in particolare il principio della libera valutazione delle prove applicabile nel diritto penale di numerosi Paesi. Ha quindi stabilito che la distinzione deve avvenire caso per caso (DTF 139 IV 137 consid. 4.6.2). Ha osservato che un documento ufficiale di un'autorità svizzera che fornisce i riferimenti dei conti, le loro date di apertura e chiusura, l'identità delle persone autorizzate a utilizzarli nonché l'ammontare delle somme che vi sono depositate è suscettibile di confermare i sospetti e persino, se incrociato con altre informazioni disponibili, di fornire una base per una condanna, anche se i movimenti dei conti non sono forniti in dettaglio. Ora, nel caso in esame non si è per nulla in presenza di una trasmissione così particolareggiata. In quella causa il Tribunale federale aveva poi lasciata aperta la questione di sapere se tali informazioni potessero assumere un valore probatorio sufficiente, poiché la criticata trasmissione costituiva un atto di esecuzione di una rogatoria, che avrebbe dovuto essere, come in concreto, oggetto di una procedura ordinaria e di una decisione di chiusura (DTF 139 IV 137 consid. 4.6.1 e 4.6.2; 129 II 544 consid. 3.4 e consid. 1.2 inedito).  
 
4.3. Nel quadro dell'art. 67a EIMP, che dev'essere applicato con cautela (DTF 143 IV 186 consid. 2.1; 140 IV 123 consid. 5.5.1), lo Stato che intende comunicare "semplici informazioni" deve sforzarsi di non trasmettere dati o documenti ufficiali che, per la loro natura, presentino un contenuto informativo molto dettagliato o un carattere ufficiale, e che potrebbero pertanto essere utilizzati direttamente a fini probatori nello Stato estero. Occorre inoltre richiamare l'attenzione di quest'ultimo sullo scopo specifico delle informazioni trasmesse, che è unicamente quello di facilitare le loro eventuali indagini penali o la presentazione di una rogatoria. L'autorità svizzera può, come avvenuto nel caso in esame, informare la controparte straniera dell'esistenza di un conto bancario, ma senza comunicarle documenti bancari, corrispondenza e altri documenti correlati, che costituirebbero mezzi di prova. Essa può trasmettere sue note interne, purché non accompagnate da documenti originali o da copie degli stessi, che riportino riferimenti a conti sospetti, nonché i nomi dei loro titolari, dei beneficiari o di eventuali persone beneficiarie di procura. Tali informazioni, che non hanno carattere ufficiale e il cui contenuto non è di per sé sufficiente a giustificare una condanna penale, sono infatti utili allo Stato estero (unicamente) per poter presentare un'eventuale rogatoria volta all'acquisizione di prove. Per contro, la trasmissione di informazioni, come una tabella dettagliata, fattispecie non realizzata in concreto, il cui valore probatorio sarebbe rafforzato dall'apposizione di un sigillo o di un'attestazione ufficiale da parte dell'autorità svizzera, potrebbe rientrare nell'ambito delle prove, ciò che può avvenire solo nel quadro della procedura ordinaria di assistenza (DTF 139 IV 137 consid. 4.6.2; 130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c; in particolare DTF 129 II 544 consid. 3.4; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 20 ad art. 67a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 414 pag. 448 e n. 415). Nella fattispecie, la trasmissione di una tabella indicante semplicemente una relazione bancaria e la sua titolare costituisce un'informazione, e non un mezzo di prova.  
 
4.4. La ricorrente disattende inoltre che, qualora le condizioni materiali dell'assistenza siano adempiute, anche un'eventuale lesione dell'art. 67a AIMP non implicherebbe una procedura volta a ordinare al MPC di cercare di ottenere la restituzione da parte delle autorità estere degli atti trasmessi spontaneamente, se del caso a torto, o di richiedere una garanzia dello Stato estero di non utilizzarli nella procedura penale, visto che un tale vizio sarebbe sanato (DTF 139 IV 137 consid. 5.2.4; 125 II 238 consid. 6a; sentenza 1C_404/2023 del 24 agosto 2023 consid. 2.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 452; GLASSEY/BONZANIGO, loc. cit., pag. 424 seg.). Nel caso in esame non si è d'altra parte in presenza dell'asserita cosiddetta "entraide sauvage" (sentenza 1C_417/2021 del 28 luglio 2021 consid. 2) o di un raggiramento o di un'elusione delle garanzie procedurali della AIMP.  
 
4.5. Nella fattispecie le condizioni per concedere l'assistenza sono infatti adempiute. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre una violazione del principio di proporzionalità, poiché la rogatoria sarebbe insufficientemente motivata e che la CRP avrebbe statuito "ultra petita". Con questi accenni, essa non dimostra affatto che si sarebbe in presenza di una questione giuridica di principio, ritenuto che la trasmissione litigiosa, relativa a un conto connesso con i fatti perseguiti all'estero, rispetta il principio dell'utilità potenziale (sentenza 1C_785/2021 del 4 gennaio 2022 consid. 2 in fine). Decisivo è che alla trasmissione spontanea è seguita una rogatoria, accolta con una decisione di chiusura, alla quale la ricorrente ha potuto opporsi.  
 
5.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo era superflua, visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 3 luglio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri