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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_327/2024  
 
Decreto del 2 luglio 2024 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretura del Distretto di Riviera, 6710 Biasca, 
B.________, 
 
Oggetto 
remunerazione del patrocinatore d'ufficio (relazioni personali e mantenimento del figlio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2024 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2024.21). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 17 aprile 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'avv. A.________ avverso la decisione 27 marzo 2024 con cui il Pretore del Distretto di Riviera aveva tassato la sua nota professionale quale patrocinatore d'ufficio di B.________ in una causa in materia di relazioni personali e mantenimento del figlio. 
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 23 maggio 2024 l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
2.  
Con scritto 25 giugno 2024 l'avv. A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile e il ricorso sussidiario in materia costituzionale, e ha chiesto di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie. 
Il Presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può pertanto far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). 
Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_726/2023 del 20 febbraio 2024 consid. 3). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF
 
 
Per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 luglio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini