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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_209/2024  
 
 
Sentenza del 19 giugno 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Sebastiano Pellegrini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 marzo 2024 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2022.413). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Dopo avere beneficiato di permessi per frontalieri tra l'aprile 1990 e il giugno 2014, il 2 luglio 2014 la cittadina italiana A.________ ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa a titolo dipendente nel Cantone Ticino, presso la ditta B.________ SA. Parallelamente, ha continuato l'attività di... presso la ditta C.________ Sagl, costituita dal figlio D.________ e di cui nel dicembre 2010 era diventata gerente.  
 
A.b. Il 31 ottobre 2014 la ditta B.________ SA ha notificato a A.________ la disdetta del rapporto d'impiego per la fine di quell'anno; dal 29 dicembre 2014 quest'ultima si è iscritta all'ufficio regionale di collocamento e dal gennaio 2015 al dicembre 2016 ha percepito le indennità di disoccupazione. Nel contempo, il... 2015, la carica di gerente della C.________ Sagl è stata cancellata dal registro di commercio, perché A.________ aveva rassegnato le sue dimissioni.  
 
A.c. Dal 1° novembre 2017 al 30 aprile 2018 A.________ ha percepito delle indennità giornaliere da parte dell'assicurazione invalidità ed è stata posta al beneficio di provvedimenti professionali. Dopo essere stata colpita da un ictus, il 1° ottobre 2012, quando ancora risiedeva in Italia, era infatti rimasta inabile al lavoro al 20 %, ragione per la quale non aveva diritto a una rendita di invalidità, bensì a dei provvedimenti professionali, che sono stati messi in atto presso la C.________ Sagl nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile 2018.  
 
A.d. Con decisione del 24 ottobre 2018, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha accertato che, in seguito all'ictus che l'aveva colpita nel 2012 e nelle sue attività abituali quale... e..., A.________ aveva un grado di inabilità che fino al 29 aprile 2018 si attestava al 20 % mentre dal 30 aprile 2018 si attestava al 100 %. Esso le ha quindi riconosciuto una rendita AI nei seguenti termini: 40 % di invalidità e ¼ di rendita dal luglio al settembre 2018; 100 % di invalidità e rendita intera dal 1° ottobre 2018 in avanti, per un importo mensile di fr. 1'317.--. A partire dal 1° luglio 2018, la rendita Al è stata completata dalla percezione di prestazioni complementari.  
 
B.  
 
B.a. Il 25 giugno 2019, A.________ ha domandato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. Trascorsi cinque anni dall'arrivo in Svizzera, l'autorità ha trattato la richiesta quale istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e proceduto ad accertamenti.  
 
B.b. Con decisione del 23 giugno 2020, la Sezione della popolazione ha constatato che non erano date né le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS né quelle per il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS e, dopo avere respinto l'istanza del 25 giugno 2019, ha fissato ad A.________ un termine per lasciare la Svizzera.  
 
B.c. La liceità del diniego del rinnovo del permesso UE/AELS - unico oggetto di disputa, perché il diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS non è stato contestato - è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (9 novembre 2022) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi in merito con sentenza del 4 marzo 2024, dopo che A.________ gli aveva notificato una parziale ripresa dell'attività lavorativa, quale indipendente (attività pari a circa il 30 % dal gennaio 2023, con un entrata mensile media di circa fr. 1'000.--).  
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 24 aprile 2024, A.________ si è rivolta al Tribunale federale, domandando: in via principale, che il giudizio della Corte cantonale sia annullato e il permesso di dimora UE/AELS le sia rinnovato, con concessione dell'assistenza giudiziaria in tutte le sedi cantonali; in via subordinata, che il giudizio della Corte ticinese sia annullato e l'incarto sia rinviato a quest'ultima per nuova pronuncia, nel senso dei considerandi, con concessione dell'assistenza giudiziaria in tutte le sedi cantonali. Chiede inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e che le sia concessa l'assistenza giudiziaria anche in sede federale. 
Il Tribunale federale ha domandato alle autorità cantonali di trasmettergli l'incarto completo e, con decreto del 30 aprile 2024, ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso. Inoltre, ha comunicato all'insorgente che in merito alla domanda di assistenza giudiziaria si sarebbe pronunciato successivamente. Non ha ordinato ulteriori atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla clausola d'eccezione (sentenza 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da una persona che ha la necessaria legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv 1 LTF). Di conseguenza, esso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.  
 
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è tuttavia legittimata a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo ticinese. Per quanto direttamente volto anche alla modifica della decisione del Governo cantonale (mancato riconoscimento dell'assistenza giudiziaria davanti al Consiglio di Stato ticinese; precedente consid. C), il ricorso è pertanto inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.2; sentenza 2C_833/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 1.1.2).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, alla luce dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4).  
Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione. In assenza di un'argomentazione puntuale, critiche in tal senso non possono essere approfondite (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
 
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura specifica (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Se non ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non può neppure tenere in considerazione fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
2.3. Il ricorso rispetta i citati requisiti di motivazione solo in parte. Per quanto li disattenda, segnatamente perché si richiama a diritti fondamentali, senza indicare precisamente le ragioni della loro violazione (art. 106 cpv. 2 LTF), esso non può essere approfondito.  
Inoltre, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione precisa e circostanziata, che ne dimostri un accertamento e/o un apprezzamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene non può limitarsi a denunciare errori o imprecisioni - come viene fatto anche qui - ma deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'influenzare l'esito del litigio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
3.  
 
3.1. Nel suo giudizio, il Tribunale cantonale ha ricordato che - nel 2014 - l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente, ha esposto le possibilità di soggiorno previste dall'ALC e ha rammentato le varie attività svolte negli anni dalla ricorrente stessa. Dopo di che, ha osservato:  
(a) che, siccome non dispone più di un impiego reale ed effettivo dal gennaio 2015 ed ha esaurito le indennità di disoccupazione dalla fine di dicembre 2016, l'insorgente ha perso lo statuto di lavoratrice dipendente (art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 allegato I ALC) e che non porta a diversa conclusione la sua occupazione presso la C.________ Sagl dal 1° febbraio al 30 aprile 2018, perché è avvenuta nel quadro di un provvedimento professionale di reinserimento ordinato dall'Ufficio AI (precedente consid. A.c; giudizio impugnato, consid. 3.1); 
(b) che non sono riunite le condizioni per riconoscere un diritto di rimanere in Svizzera giusta l'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24), dopo la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, perché l'incapacità lavorativa permanente al lavoro (100 %), riconosciuta come tale dall'Ufficio AI, è intervenuta il 30 aprile 2018, dopo la perdita dello statuto di lavoratrice dipendente (giudizio impugnato, consid. 3.2.1 e 3.2.3); 
(c) che la ricorrente non può prevalersi dello statuto di lavoratrice autonoma, dopo avere ricominciato a svolgere l'attività di... a tempo parziale in corso di causa (scritto del 30 novembre 2023 e documenti acclusi, che danno conto di una ripresa dell'attività lavorativa a partire dal gennaio 2023), perché il reddito da lei generato, pari a una media di fr. 1'000.-- mensili nel 2023, è troppo esiguo (art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC; giudizio impugnato, consid. 3.1); 
(d) che l'insorgente non può soggiornare in Svizzera quale persona che non esercita un'attività economica, siccome il riconoscimento di un permesso in questo senso è subordinato - tra l'altro - alla disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'assistenza sociale (art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC), ciò che non è qui il caso perché è attestata la percezione di aiuti pubblici (percezione di prestazioni complementari AI; giudizio impugnato, consid. 3.2.4 e 3.2.5). 
Nel contempo, dopo essersi pronunciato in relazione ai permessi di soggiorno in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone, il Tribunale amministrativo ticinese ha rilevato che la ricorrente non poteva dedurre un diritto di soggiorno neanche dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) o dall'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Infine, ha osservato che il diniego del diritto a proseguire il soggiorno in Svizzera rispettava il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI; giudizio impugnato, consid. 4-6). 
 
3.2. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente non sostiene l'esistenza delle condizioni per un richiamo all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC (soggiorno in Svizzera quale persona che non esercita un'attività economica), né fa valere di avere diritto a un permesso di dimora UE/AELS quale lavoratrice dipendente o in base alla LStrI. Pertanto, in assenza di lesioni manifeste del diritto, che bisognerebbe rilevare d'ufficio, su tali aspetti non occorre tornare neppure in questa sede federale (art. 42 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1; sentenza 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 3.2).  
 
Per contro, la ricorrente sostiene che sarebbero date le condizioni per il riconoscimento di un permesso di soggiorno: (a) in primo luogo, sulla base dell'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC, quale lavoratrice autonoma, a partire dal gennaio 2023 (ricorso, p.to 1 in diritto); (b) in secondo luogo, sulla base dell'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 del regolamento 1251/70, quale persona che ha diritto di rimanere dopo la cessazione dell'attività lavorativa dipendente (ricorso, p.to 2 in diritto); (c) in terzo luogo, sulla base dell'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla vita privata (ricorso, p.to 3 in diritto). Sul piano procedurale, lamenta invece il mancato conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti alla Corte cantonale, che sarebbe pure motivato in modo insufficiente (ricorso, p.to 4 in diritto). 
 
4.  
 
4.1. In primo luogo, la ricorrente ritiene di potere pretendere il riconoscimento del diritto a un permesso di dimora quale lavoratrice indipendente, sulla base dell'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC e in ragione dell'attività di... nuovamente intrapresa, a tempo parziale, dal gennaio 2023 (precedente consid. 3.1 lett. c).  
Il Tribunale amministrativo ticinese ha negato tale diritto, perché il tasso di occupazione era limitato "a circa il 30 %" e il reddito generato nel 2023 si è attestato a una media di fr. 1'000.-- mensili, di modo che esso andava considerato come di natura meramente accessoria e non sufficiente al sostentamento della ricorrente (giudizio impugnato, consid. 3.1). Secondo quanto indicato nell'impugnativa, tale conclusione sarebbe invece errata, perché non terrebbe per l'appunto conto del fatto che il reddito mensile indicato viene conseguito grazie ad un impiego a tempo parziale ed esso va ad aggiungersi sia alla rendita AI mensile sia alle prestazioni complementari che l'accompagnano. Sommate, queste tre entrate sarebbero più che sufficienti per vivere, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, dopo la ripresa del lavoro, l'insorgente avrebbe potuto rimborsare anche debiti contratti in passato. 
 
4.2. Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esservisi stabilito o di volervisi stabilire a tal fine (art. 12 cpv. 1 allegato I ALC).  
Decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile che permette, in principio, di provvedere al sostentamento di se stessi e della propria famiglia (sentenza 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.1). In caso di dipendenza dall'aiuto sociale, occorre tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle prospettive di miglioramento della situazione (sentenze 2C_345/2023 del 4 aprile 2024 consid. 4.2 e 4.3; 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.2). 
 
4.3. Ora, con decisione del 24 ottobre 2018 la ricorrente è stata posta a beneficio di una rendita intera di invalidità dopo che le è stata riconosciuta un'invalidità al 100 % nelle attività abituali di... e... dal 30 aprile 2018 (precedente consid. A.d).  
In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non indicano l'esistenza di una nuova valutazione da parte dell'Ufficio AI e che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedenti consid. 2.2 e 2.3), la stessa non dispone di conseguenza di nessuna capacità lavorativa residua alla quale si possa oggi richiamare, per svolgere nuovamente l'attività di.... 
 
4.4. Nel contempo, e fino a una nuova valutazione della situazione da parte dell'Ufficio AI del Cantone Ticino - che accerti un miglioramento dello stato di salute dell'insorgente, lo quantifichi percentualmente e tragga eventuali conseguenze anche sul piano del diritto alla rendita di invalidità - non è nemmeno lecito il riferimento ai differenti introiti mensili conseguiti (reddito, rendita AI e prestazioni complementari), con la pretesa di poterli sommare per poi trarre la conclusione che essi sarebbero sufficienti al sostentamento della ricorrente.  
 
4.4.1. Di principio, è infatti vero che il permesso di dimora UE/AELS ha valore dichiarativo e che il diritto al soggiorno è dato non appena le condizioni per richiamarvisi sono (di nuovo) riunite (DTF 136 II 329 consid. 2.2; sentenza 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 5.3).  
 
4.4.2. Tuttavia, va osservato che l'insorgente fa valere un diritto a un permesso di dimora UE/AELS quale indipendente fondandosi contemporaneamente sia sul nuovo reddito conseguito di circa fr. 1'000.-- mensili, che da solo non basta al suo sostentamento, sia sulle rendite percepite (rendita intera di invalidità di fr. 1'317.-- al mese e prestazioni complementari), e che un simile ragionamento - la cui correttezza non va in definitiva approfondita - presuppone quindi una situazione aggiornata anche sul piano delle rendite, ciò che non è qui il caso.  
 
4.4.3. Sulla base della situazione accertata nel giudizio impugnato, che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la critica relativa al mancato riconoscimento dello statuto di lavoratrice indipendente giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC dev'essere di conseguenza respinta, siccome infondata.  
 
5.  
 
5.1. In secondo luogo, e in via subordinata al riconoscimento del diritto ad un permesso di dimora UE/AELS come lavoratrice indipendente, la ricorrente considera di avere un diritto di soggiorno in Svizzera sulla base dell'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 del regolamento 1251/70. In questo contesto, lamenta anche un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF) e la mancata assunzione di alcune prove da lei offerte, "in crassa violazione del diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.".  
 
5.2. L'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70, riconosce il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato un'attività economica dipendente.  
Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede che ha diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro il lavoratore che, essendo residente senza interruzione sul territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase), mentre se l'inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta durata minima di residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase; DTF 141 II 1 consid. 4.1; sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.3). In questo contesto, i periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodo di occupazione (art. 4 par. 2). 
 
5.3. Ora, lamentandosi dell'accertamento dei fatti in relazione all'applicazione delle norme appena citate, l'insorgente si esprime su una questione che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica di un'eventuale violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) e lo stesso vale per quanto riguarda l'apprezzamento anticipato delle prove offerte in quel contesto. In effetti, come risulta dal considerando 1.1 del giudizio impugnato, la Corte cantonale non ha omesso di esprimersi sulle prove proposte, violando il diritto di essere sentiti, ma ha spiegato perché non intendesse assumerle, ragione per la quale la questione che si pone è di nuovo attinente al rispetto o meno del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; sentenza 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1).  
Come indicato nel considerando 2.3, una lesione dell'art. 9 Cost. non è però sostanziata perché, anche nel p.to 2 in diritto del gravame, relativo al diritto di rimanere giusta l'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e l'art. 2 del regolamento 1251/70, la ricorrente si limita a fornire una personale lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non è sufficiente. 
 
5.4. Di conseguenza, e come già anticipato, i fatti determinanti sono solo quelli che risultano chiaramente dal giudizio impugnato, secondo la regola prevista dall'art. 105 cpv. 1 LTF. D'altra parte va rilevato che, alla luce di questi fatti, anche il diniego di un diritto a rimanere in Svizzera, sulla base dell'art. 7 lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e l'art. 2 del regolamento 1251/70, non presta il fianco a critica.  
 
5.4.1. Come rilevato nel giudizio impugnato (ivi, consid. 3.2.2), tra le condizioni necessarie per un valido richiamo all'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. b prima frase del regolamento 1251/70 vi è in effetti anche quella secondo cui - quando interviene l'inabilità al lavoro per una malattia non professionale, come nella fattispecie - lo statuto di lavoratore sia ancora dato e che la persona in questione termini l'attività lavorativa proprio a causa del peggioramento del suo stato di salute (DTF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.5.3; 141 II 1 consid. 4.2.3; sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 5.1).  
In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che fanno al riguardo riferimento alla decisione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 28 ottobre 2018 e che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), l'inabilità permanente al lavoro è però subentrata il 30 aprile 2018 (precedente consid. A.d), in un momento in cui lo statuto di lavoratrice dipendente era già stato perso. 
 
5.4.2. Dopo il trasferimento nel Cantone Ticino, nel luglio 2014, sulla base di un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa a titolo dipendente, la ricorrente ha difatti lavorato solo per qualche mese (fino alla fine dicembre 2014) ed ha in seguito percepito delle indennità di disoccupazione, il cui diritto si è esaurito nel dicembre 2016 (precedente consid. A.b). Al momento dell'esaurimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, nel dicembre 2016, la stessa era inoltre in stato di disoccupazione involontaria da più di 18 mesi, di modo che - in conformità alla giurisprudenza in materia - era lecito anche considerare che una prospettiva reale che la ricorrente venisse di nuovo impiegata non era più data, con conseguente perdita dello statuto di lavoratrice dipendente (DTF 147 II 1 consid. 2.1.3; sentenze 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 5.3; 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 4.5.1; al riguardo, cfr. anche l'art. 61a cpv. 4 LStrI, in vigore dal 1° luglio 2018 e che codifica la giurisprudenza del Tribunale federale).  
 
5.4.3. Ad altra conclusione non conduce nemmeno l'argomentazione dell'insorgente secondo cui un'incapacità al lavoro al 20 % sarebbe già stata presente tra il 1° ottobre 2012 e il 29 aprile 2018 e secondo cui già l'interruzione del rapporto di lavoro con la B.________ SA, nel dicembre 2014, sarebbe da ricondurre a "ovvi motivi di salute".  
In effetti, sottolineando questo secondo aspetto (ragioni dell'interruzione del rapporto di lavoro con la B.________ SA), la ricorrente fa riferimento a un fatto che non risulta dal giudizio impugnato e che non può essere quindi preso in considerazione (art. 105 cpv. 1 LTF). D'altra parte, occorre ribadire che un'inabilità permanente al lavoro tale da portare all'impossibilità di esercitare un'attività lavorativa subordinata ai sensi dell'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. b prima frase del regolamento 1251/70 è quella che è stata stabilita in maniera vincolante dall'Ufficio AI del Cantone Ticino ed è qui subentrata soltanto a partire dal 30 aprile 2018, non prima (precedenti consid. 5.4.1 e 5.4.2; DTF 141 II 1 consid. 4.2.1). 
 
6.  
In terzo luogo, l'insorgente si riferisce all'art. 8 CEDU dal profilo della vita privata, denunciando errori nella sua applicazione alla fattispecie. 
 
6.1. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare (par. 1). Di per sé, questa norma non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese (sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1).  
Del diritto alla garanzia della vita privata, al quale si richiama anche la ricorrente, ci si può di regola prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può in via di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di prevalersi dell'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può però ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3). 
 
6.2. Giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.  
Ammessa la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, è quindi necessario che una loro eventuale limitazione sia proporzionata ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU, ciò che dev'essere verificato esaminando tutte le circostanze del caso (DTF 144 I 266 consid. 3.7; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.).  
 
6.3. Ora, la Corte cantonale ha negato che la ricorrente potesse richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica della garanzia del diritto alla vita privata, perché i 10 anni di soggiorno legale non erano dati come non erano dati nemmeno gli elementi per ammettere un'integrazione particolarmente riuscita, che permettesse un riferimento a tale diritto prima della scadenza dei dieci anni richiesti (giudizio impugnato, consid. 5).  
Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, anche questa conclusione è corretta. In effetti, la ricorrente è giunta in Svizzera nel luglio 2014 e la decisione di mancato rinnovo del permesso di dimora è del 23 giugno 2020 (precedente consid. B.b), di modo che i dieci anni richiesti non sono dati (DTF 149 I 207 consid. 5.3.3; 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 7.3; 2C_769/2022 del 19 ottobre 2023 consid. 6.5, da cui risulta che il periodo ricorsuale successivo a una revoca o al diniego del rinnovo di un permesso non può essere considerato). D'altra parte, in base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), nemmeno si può ammettere l'esistenza di un'integrazione particolarmente riuscita, sul piano sociale, lavorativo ed economico, che permetterebbe di derogare ai dieci anni richiesti, siccome: (a) già prima che subentrasse l'invalidità che ha dato luogo al riconoscimento di una rendita AI intera, con decisione del 24 ottobre 2018, l'insorgente ha lavorato solo per un breve periodo; (b) altri accertamenti di fatto, contenuti nel giudizio impugnato tali da permettere il riconoscimento di un'integrazione particolarmente riuscita non ve ne sono (DTF 144 I 266 consid. 3.9, sentenza 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 5.2.2). 
 
7.  
Ad un'altra conclusione, più favorevole all'insorgente e atta a riconoscergli un diritto di soggiorno in Svizzera, non può infine condurre il richiamo al principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). 
Nei casi in cui, come nella fattispecie, nessuna norma conferisce un diritto di soggiorno specifico a chi ricorre, il richiamo al principio della proporzionalità non è infatti d'aiuto, perché non può supplire alla mancanza di un disposto in tal senso (sentenze 2C_64/2024 del 24 aprile 2024 consid. 5.4.1; 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.3). 
 
8.  
 
8.1. Oltre che del mancato riconoscimento del diritto a un permesso di dimora UE/AELS, l'insorgente si lamenta del fatto che il Tribunale amministrativo ticinese non le abbia concesso l'assistenza giudiziaria.  
Nel medesimo contesto, fa valere una carente motivazione della sentenza querelata, che sarebbe contraria all'art. 29 cpv. 2 Cost. perché la Corte cantonale avrebbe considerato che le chances di successo del ricorso interposto davanti ad essa fossero pari allo 0 % senza argomentare tale conclusione. 
 
8.2. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende più aspetti; tra questi, vi è anche la garanzia ad una motivazione sufficiente. Per giurisprudenza, quando dalla decisione impugnata emergono i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento tale diritto è però rispettato (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 6.1).  
Ora, dal giudizio cantonale non risulta che l'istanza inferiore abbia considerato che le chances di successo del ricorso fossero pari allo 0 %. Essa ha semmai rilevato che il gravame avrebbe dovuto apparire sin dall'inizio come sprovvisto della possibilità di esito favorevole, in base all'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese del 15 marzo 2011 sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio LAG/TI; RL/TI 178.300). Già perché si fonda su un presupposto errato, la lesione denunciata non è quindi dimostrata e la critica relativa al diritto di essere sentiti va respinta. 
 
8.3. D'altra parte, attraverso il richiamo all'art. 29 cpv. 3 Cost. non è dimostrata nemmeno una violazione di questa norma, alla quale la ricorrente fa riferimento quale garanzia minima, invece di lamentarsi direttamente dell'applicazione dell'art. 3 cpv. 3 LAG/TI (DTF 142 III 131 consid. 4.1, sentenze 2C_640/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 3.1).  
 
8.3.1. In effetti, un processo è privo di probabilità di successo ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost. quando le prospettive di vincerlo sono decisamente più deboli di quelle di perderlo e non possono quindi essere considerate come serie. Non è invece privo di tale probabilità quando le chances di successo e i rischi di perderlo sono più o meno equivalenti o le prime sono solo leggermente inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 271 consid. 2.2.4).  
 
8.3.2. Riferendosi all'art. 29 cpv. 3 Cost. la ricorrente non sostanzia però perché una simile conclusione andasse dedotta anche nella fattispecie e motivi a sostegno della conclusione secondo cui le chances di successo e i rischi di perdere il processo fossero più o meno equivalenti non risultano nemmeno a una verifica con pieno potere cognitivo da parte del Tribunale federale (sentenze 2C_187/2023 del 24 novembre 2023 consid. 3.2; 2C_381/2020 del 9 marzo 2021 consid. 3.2.1).  
L'esame che doveva svolgere l'istanza precedente non comportava difatti particolari giudizi di apprezzamento, con un margine di manovra che dev'essere riconosciuto alla stessa, bensì la risposta a questioni giuridiche puntuali e circoscritte (sentenze 2C_277/2023 del 1° marzo 2024 consid. 4.5 e contrario). Inoltre, queste ultime non erano particolarmente complesse e nemmeno dibattute, perché in materia vi è una giurisprudenza chiara e consolidata, come risulta anche dal presente giudizio (sentenze 2C_856/2022 del 3 luglio 2023 consid. 5.2; 2C_187/2023 del 24 novembre 2023 consid. 3.2; 1C_467/2021 del 22 marzo 2022 consid. 2.7.2). Infine, va aggiunto che l'esame delle probabilità di successo di un ricorso non dipende né dalla sua lunghezza né dal numero di critiche che sono state sollevate, ma solo dalle conclusioni proposte, che qui coincidevano con la richiesta di rinnovo del permesso di dimora (sentenza 9C_168/2021 del 22 giugno 2021 consid. 4.2). 
 
9.  
 
9.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Così come in sede cantonale, la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).  
 
 
9.2. Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente, viene comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli