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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_49/2024  
 
 
Sentenza del 14 maggio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 marzo 2024 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.155). 
 
 
Considerando:  
che il Giudice di pace del circolo della Verzasca ha, con sentenza 7 dicembre 2023, rigettato in via provvisoria per fr. 4'948.--, oltre interessi, l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla B.________ SA; 
che con decisione dell'11 marzo 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili la domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e il reclamo presentati da A.________; 
che con scritto 5 aprile 2024 A.________ è insorto al Tribunale federale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il giudizio impugnato è solo suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile; 
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie; 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti