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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_319/2024  
 
 
Sentenza del 29 maggio 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, 
via dott. Polar 46, 6932 Breganzona. 
 
Oggetto 
revoca della curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2024 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.141). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
A.________ - affetta da un disturbo depressivo ricorrente con altri disturbi delle abitudini e degli impulsi - è al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni secondo gli art. 394 e 395 CC e di cooperazione secondo l'art. 396 CC, istituita nel 2016 rispettivamente nel 2020 dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano. Con scritto 15 giugno 2023 A.________ ha (nuovamente) chiesto la revoca della curatela e criticato l'operato del curatore B.________. Mediante decisione 11 settembre 2023, dopo aver interpellato il curatore e constatato l'assenza di indizi di un miglioramento delle condizioni cliniche dell'interessata, l'autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca. 
Con sentenza 17 aprile 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo introdotto il 25 ottobre 2023 da A.________. Il Presidente ha in sostanza osservato che dagli atti non emergeva né una modifica delle condizioni cliniche dell'interessata rispetto al momento dell'adozione della curatela, istituita per far fronte a una situazione debitoria importante in un contesto di disagio psichiatrico, né una conferma delle sue critiche, generiche e non documentate, contro l'operato del curatore. 
 
2.  
Con ricorso datato 20 maggio 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo la revoca della misura di protezione. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.2. La ricorrente sostiene che la "curatela a vita" disposta in suo favore sarebbe sproporzionata rispetto ai suoi bisogni di protezione e rispetto all'aiuto ricevuto negli ultimi otto anni. Ella critica l'operato dell'autorità di protezione e soprattutto quello del curatore, il quale a suo dire non proteggerebbe convenientemente i suoi interessi finanziari, provocandole anzi "un forte disagio" e un peggioramento della sua salute.  
Attraverso le sue generiche e apodittiche critiche, fondate su circostanze che non emergono dal giudizio impugnato (v. art. 105 cpv. 1 LTF) senza nemmeno pretendere che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF), la ricorrente omette di seriamente confrontarsi con l'argomentazione del Presidente della Camera di protezione, secondo cui la misura di protezione è ancora necessaria e non vi sono elementi a dimostrazione dei rimproveri rivolti al curatore. Il gravame all'esame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Considerate le circostanze della presente fattispecie, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore B.________. 
 
 
Losanna, 29 maggio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini